IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353  recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre  2021,  n.
155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi  e
altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare:  l'art.
1, comma 3 che dispone che con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da adottare di concerto con  i  Ministri  dell'interno,
della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale,  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, della transizione ecologica, dell'universita'  e  della
ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali  e  per  gli
affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  e'  approvato  il  Piano  nazionale  di  coordinamento  per
l'aggiornamento  tecnologico  e   l'accrescimento   della   capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi, di validita'  triennale,  redatto  sulla
base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e
2 del medesimo art. 1; l'art. 1, comma 4 che prevede che in  fase  di
prima  applicazione,  ai  fini  dell'adozione  di  un   primo   Piano
nazionale, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  il
10  ottobre  2021  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  provvede  alla  ricognizione
delle piu' urgenti necessita' di cui al comma 1 del medesimo art.  1,
avvalendosi del  tavolo  tecnico  interistituzionale  costituito  con
decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  del  10
aprile  2018  integrato,  ove  necessario,  con   ulteriori   esperti
segnalati dalle  amministrazioni  centrali  componenti  del  Comitato
tecnico di cui all'art. 1,  comma  2  del  medesimo  decreto-legge  8
settembre 2021, n. 120; l'art. 8, che dispone che ai sensi  dell'art.
8 del decreto legislativo n. 120 del 2021, alla  realizzazione  delle
misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui  al  decreto-legge
n. 120 del 2021 concorrono le  risorse  disponibili  nell'ambito  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),   Missione   2,
componente 4,  specificamente  destinate  alla  realizzazione  di  un
sistema avanzato e integrato  di  monitoraggio  del  territorio,  nel
limite di 150 milioni di euro; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:  l'art.  1,
comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un apposito fondo da trasferire alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024  destinati  alle  regioni;
l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione  del  primo
Piano  nazionale  relativo  alle  annualita'  2022-2024,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre  2021,  n.
120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021,  n.
120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del  Fondo
di cui al comma 473, tenuto conto anche delle  risorse  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  del   bilancio   del   Ministero   dell'interno
finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri,  all'aggiornamento
tecnologico dei velivoli  e  all'aumento  della  capacita'  operativa
delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 1551 del 10 aprile 2018 recante «Costituzione del  tavolo  tecnico
interistituzionale  per  il  monitoraggio  del  settore   antincendio
boschivo e la proposizione di soluzioni operative»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 1163 del 3 maggio  2022  che  ha  istituito  il  Comitato  tecnico
previsto dall'art. 1 del decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120,
recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di  cui  si  avvale  il  predetto
Dipartimento ai fini  dell'attivita'  avente  cadenza  triennale,  di
ricognizione  e  valutazione  delle  attivita'  e  degli   interventi
necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di  quanto
previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1; 
  Considerati gli esiti  della  istruttoria  del  Dipartimento  della
protezione civile, compiuta in  base  alla  ricognizione  delle  piu'
urgenti necessita', prevista, ai sensi del comma 4  dell'art.  1  del
decreto-legge 8 settembre 2021, n.  120,  con  l'ausilio  del  tavolo
tecnico  interistituzionale  costituito  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018; 
  Vista la nota del Dipartimento della  protezione  civile  n.  43754
dell'11 ottobre 2021 con la quale sono stati trasmessi al  Presidente
del Consiglio dei ministri gli esiti della ricognizione delle urgenti
necessita' di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 120 del
2 settembre  2021,  recante  «Disposizioni  per  il  contrasto  degli
incendi  boschivi  e  altre  misure  urgenti  di  protezione  civile»
prevista dal comma 4 del medesimo art. 1; 
  Considerato che  la  ricognizione  delle  piu'  urgenti  necessita'
effettuata nel mese di ottobre 2021 non tiene  conto  delle  esigenze
previste  dalla  lettera  b-bis)  del  comma  1   dell'art.   1   del
decreto-legge n. 120/2021, relative al potenziamento delle  strutture
di aviosuperfici, elisuperfici  e  idrosuperfici,  in  quanto  misura
inserita solo in fase di conversione  del  decreto-legge  8  novembre
2021, n. 155  e  che  pertanto,  a  seguito  della  ricognizione  dei
relativi fabbisogni,  il  finanziamento  della  stessa  avverra'  nei
riparti delle annualita' successive all'annualita' 2022; 
  Ritenuto necessario, ai  fini  dell'adozione  del  Piano  nazionale
previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.
120,  provvedere  al  riparto  delle  risorse,  in  fase   di   prima
applicazione  proporzionalmente  sulla  base   della   sopra   citata
ricognizione, del Fondo di cui all'art. 1, comma 473 della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Considerato che i fabbisogni relativi alle misure di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 120/2021 espressi  nella
rilevazione trasmessa l'11 ottobre 2021 al Presidente  del  Consiglio
dei ministri con nota del Dipartimento  della  protezione  civile  n.
43754 risultano ammontare per il triennio 2022-2024 ad un  totale  di
euro  62.950.000  e  che  pertanto  potranno   essere   integralmente
finanziati con le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),   Missione   2,   componente   4,
specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato  e
integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di  150  milioni
di euro,  e  che  saranno  oggetto  di  successivi  provvedimenti  di
riparto; 
  Considerato che i fondi resi disponibili per  l'anno  2022  per  la
realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1, comma  1  del
decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai  fabbisogni
espressi nella rilevazione trasmessa l'11 ottobre 2021 al  Presidente
del Consiglio dei ministri con nota del Dipartimento della protezione
civile n. 43754, si  rende  pertanto  necessario  provvedere  ad  una
ripartizione proporzionale delle risorse disponibili  per  finanziare
le misure di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) per  l'anno
2022, applicando ai  fabbisogni  complessivi  per  l'anno  2022,  una
riduzione percentuale, determinata dal rapporto tra  le  risorse  del
fondo istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021,  pari
a 40 milioni di euro, di  cui  20  milioni  di  euro  destinati  alle
regioni, ed i citati fabbisogni complessivi; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista la seduta straordinaria del citato Comitato  tecnico  del  1°
giugno 2022 che  ha  esaminato  la  proposta  di  riparto,  in  prima
applicazione per l'anno 2022, delle  risorse  del  Fondo  di  cui  di
all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021; 
  Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse
finanziarie  relative  all'annualita'  2022  nei  termini  e  con  le
modalita' che maggiormente  possano  agevolarne  l'impiego  in  tempi
rapidi; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome - Commissione protezione civile n. 380009 del 6 giugno 2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  6
luglio 2022; 
  Di concerto con i  Ministri  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il
Sud  e  la  coesione  territoriale,   dell'interno,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari  e
forestali, della transizione ecologica  e  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Riparto delle risorse dell'annualita' 2022 
 
  1.  Ai  fini  dell'adozione  di  un  primo   Piano   nazionale   di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'art.  1,  comma  4,
del  decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021,  n.
155, sulla base della ricognizione  delle  piu'  urgenti  necessita',
effettuata dal Dipartimento della protezione civile  avvalendosi  del
tavolo tecnico interistituzionale di cui in premessa, si provvede  in
prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 474  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, al riparto delle risorse del Fondo di  cui  al
comma 473 della medesima legge di bilancio, pari a 40 milioni di euro
per l'annualita' 2022, come da allegata tabella che costituisce parte
integrante del presente decreto.